Aggravante della minorata difesa: necessaria la concreta vulnerabilità

L’aggravante della minorata difesa si applica solo quando le circostanze di tempo e luogo o le condizioni della persona creano concretamente una situazione di vulnerabilità per la vittima, non quando sono solo astrattamente favorevoli al reato. (Cass. pen. 37866/2025)

DIRITTO PENALE

5/8/20243 min read

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 24 aprile 2018, con la quale [OMISSIS] e [OMISSIS], ad esito di rito abbreviato, sono state condannate alla pena di giustizia per i reati alle stesse ascritti in concorso (artt. 110, 624, 625 n. 4, art. 61, n. 5 cod. pen., artt. 110 cod. pen., art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007).

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, [OMISSIS] e [OMISSIS], proponendo un unico articolato motivo di ricorso, dal contenuto del tutto sovrapponibile, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perché illegittima, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la statuizione del giudice di primo grado quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante della minorata difesa; gli elementi richiamati in motivazione, come risposta specifica al motivo posto sul tema, non appaiono sufficienti ad integrare in concreto l’aggravante contestata; la Corte di appello non ha rispettato i criteri enucleati dalle Sezioni Unite sul tema con la decisione Cardellini.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivo non consentito, oltre che manifestamente infondato.

2. Si deve evidenziare come sul tema devoluto ricorra una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, che non si presta a censure in questa sede, la ricorrenza della circostanza aggravante della minorata difesa. La censura proposta in questa sede si caratterizza, dunque, per la sua oggettiva reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del fatto accertato, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

3. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nel sostenere la la ricorrenza di violazione di legge, richiamando a sostegno la decisione delle Sez. U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02. Sul tema, occorre ricordare che le Sez. U hanno affermato che “ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso”. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio enunciato, ricostruendo in modo logico e coerente le circostanze di tempo e di luogo che hanno portato al riconoscimento della aggravante, così come specificamente contestata. È stato, dunque, ricostruito lo specifico contesto spazio temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che è derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di tempo e di luogo), nonché l'approfittamento di essa da parte delle due ricorrenti (in particolare pag.2 della motivazione dove è stata incensurabilmente valorizzata la calca di persone presente in occasione di festa religiosa presso un santuario). Il giudice di merito ha in concreto valutato gli elementi a supporto della ricorrenza della circostanza imputata, riscontrandone il fondamento da ravvisare nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi, senza che la difesa si sia realmente confrontata con la motivazione.

4. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.