Decreto sicurezza 2026: indagini in presenza di cause di giustificazione
Qualora il fatto appaia chiaramente commesso in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio la legittima difesa o l'adempimento di un dovere) il pubblico ministero non iscrive subito la persona el registro degli indagati, ma effettua una annotazione preliminare in un modello separato. Se non servono ulteriori verifiche, il pubblico ministero deve decidere sulla richiesta di archiviazione entro 30 giorni; se invece occorrono accertamenti, anche con le forme dell’incidente probatorio, il termine è di 120 giorni, cui seguono altri 30 giorni per la decisione finale. Solo quando si rende necessario un incidente probatorio scatta l’iscrizione formale nel registro. In ogni caso, se l’iscrizione avviene successivamente, i termini delle indagini decorrono dalla data dell’annotazione preliminare. (D.l. 23/2026)
DIRITTO PENALE
2/27/20261 min read
Art. 12
Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».
2. Dopo l'articolo 335-quater, è inserito il seguente: «Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».
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