Donazione al figlio e successiva scoperta della non paternità biologica
Per poter richiedere l'annullamento di una donazione a causa di un errore sul motivo, è indispensabile soddisfare due requisiti: la ragione che ha spinto a donare deve risultare in modo inequivocabile dal testo dell'atto e deve rappresentare l'unico fattore ad aver determinato la volontà di compiere il gesto. L'impiego del termine "figlio" per indicare il beneficiario all'interno dell'atto di donazione assume una funzione puramente descrittiva, volta a identificare chi riceve il bene, ma non esprime automaticamente la causa fondante dell'atto di liberalità. Ne consegue che, qualora il contratto non specifichi espressamente che l'attribuzione patrimoniale è dettata in via esclusiva dal legame biologico, l'eventuale e successiva scoperta dell'insussistenza di tale vincolo di parentela non costituisce un presupposto valido per annullare la donazione. (Cass. civ. 1682/2026)
DIRITTO CIVILEPRONUNCE DELLA CASSAZIONE
3/11/20265 min read
Svolgimento del processo
1. [OMISSIS] con citazione del 19/6/2012 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna le figlie [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], deducendo che era stato coniugato con [OMISSIS], deceduta il [OMISSIS]. Durante il matrimonio erano nate le convenute ma, dopo la morte della moglie, verso la fine del 2011, poco prima di risposarsi con [OMISSIS], aveva appresso da quest'ultima, che aveva a sua volta avuto occasione di parlare con la signora [OMISSIS], che la moglie aveva intrattenuto al tempo del concepimento della convenuta [OMISSIS] una relazione extraconiugale con il fratellastro dell'attore, e che, quindi, era verosimile che la stessa non fosse sua figlia. Analogamente, sussistevano forti dubbi anche della paternità della convenuta [OMISSIS], in quanto probabilmente frutto di altra relazione extraconiugale.
Le verifiche compiute, dopo la notizia ricevuta, avevano purtroppo confermato i sospetti, sicché era interesse dell'attore disconoscere la paternità delle figlie [OMISSIS] e [OMISSIS], chiedendo altresì l'annullamento della donazione con la quale in data 19/4/2006 aveva trasferito a [OMISSIS] la nuda proprietà di un immobile in comunione con la defunta moglie, atteso che la donazione era stata determinata solo dal motivo del rapporto di filiazione.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 2351/2018 accoglieva la domanda di disconoscimento ma rigettava quella di annullamento della donazione.
La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 336 del 19/2/2021 ha rigettato l'appello dell'attore.
I giudici di appello hanno confermato la decisione del Tribunale di escludere la ricorrenza della causa di annullamento della donazione, in quanto l'attore non aveva soddisfatto il relativo onere della prova.
Infatti, dal tenore dell'atto di donazione non emergeva l'esistenza del dedotto motivo, in quanto il riferimento alla qualità di figlia della donataria era di carattere meramente descrittivo e non intendeva in alcun modo subordinare l'efficacia della donazione, ovvero rappresentare la ragione del trasferimento. Alcuna rilevanza poteva attribuirsi al contegno processuale della convenuta, che si era limitata a contestare la fondatezza della domanda. Inoltre, emergeva che l'attore aveva manifestato dei dubbi circa la paternità delle convenute ben prima della morte della moglie, assumendo delle iniziative volte a regolare i rapporti con quelle che all'epoca erano le tre figlie, iniziative tra le quali si inseriva anche la donazione oggetto di causa.
2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OMISSIS] sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
[OMISSIS] ha resistito con controricorso.
Le altre intimate non hanno svolto difese.
All'esito della camera di consiglio del 20/1/2026 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 787, 1429 e 2697 cod. civ.
Si contesta la conclusione del giudice di appello secondo cui l'accoglimento della domanda di disconoscimento non coinvolgesse anche quella di annullamento della donazione. I giudici di appello hanno confermato l'impossibilità di individuare nel rapporto di filiazione il motivo determinante la donazione, e ciò in contrasto con il tenore letterale dell'atto, che consente di affermare che la liberalità venne compiuta solo in ragione della qualità di figlia della donataria, qualità poi rivelatasi inesistente.
Manca l'individuazione di una diversa causa di giustificazione della donazione, così che deve concludersi nel senso che la qualità di figlia era il motivo unico e determinante la donazione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che, in tema di donazione, stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 cod. civ., ovvero come motivo, per gli effetti previsti dall'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti, che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici (Cass. n. 20189/2005; Cass. n. 3023/1980).
Nella fattispecie i giudici di merito, con valutazione in fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità, hanno ritenuto che il solo riferimento, peraltro nella parte relativa alla descrizione dei contraenti, alla qualità della donataria di figlia dei donanti non consentisse di affermare che proprio tale qualità fosse stata il motivo unico che aveva determinato la donazione, come invece imposto dal dettato dell'art. 787 cod. civ.
In tal senso basti anche considerare che, sebbene alla data della donazione il ricorrente risultasse essere genitore di ben tre figlie, e che solo una di esse fosse stata beneficiata della donazione, ciò non consente di affermare in maniera univoca che fosse proprio il rapporto di filiazione ad avere determinato [OMISSIS] a beneficiare la sola [OMISSIS]; infatti, il motivo ritenuto nella prospettiva del ricorrente, determinante, avrebbe dovuto indurre a coinvolgere nella donazione anche le altre due sorelle.
Inoltre, la Corte d'Appello ha sottolineato che, proprio in ragione, non già della certezza, ma dei dubbi già insorti in epoca prossima a quella della donazione, circa l'effettiva paternità della donataria e dell'altra figlia [OMISSIS], il ricorrente aveva inteso con l'atto oggetto di impugnativa regolamentare i rapporti patrimoniali con le figlie; ciò, facendosi rilasciare dalle sole figlie, poi rivelatesi non essere tali, una dichiarazione sottoscritta, nel cui contesto si inseriva anche la donazione (che in tal modo sembrerebbe quindi avere una ratio giustificatrice addirittura antitetica rispetto a quella dedotta dall'attore).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 329 cod. proc. civ., e in subordine la nullità della sentenza per error in procedendo, in quanto il giudice di appello avrebbe, nella sostanza, ritenuto che l'attore avesse dissimulato la consapevolezza della non paternità delle figlie [OMISSIS] e [OMISSIS], in contrasto con quanto accertato dal Tribunale, e con efficacia di giudicato, circa il fatto che egli non aveva mai avuto la certezza della non paternità, se non all'esito dell'accertamento svolto dal CTU nel corso dello stesso processo di disconoscimento.
2.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, lungi dall'affermare che l'attore avesse avuto già all'epoca della donazione la certezza della non paternità delle convenute [OMISSIS] e [OMISSIS] (elemento questo che sarebbe stato ostativo alla proponibilità dell'azione di disconoscimento), si è limitata ad affermare che l'attore avesse già coltivato dei dubbi; di tali dubbi, peraltro, riferisce lo stesso Tribunale nei passaggi riportati in ricorso a sostegno della tesi del ricorrente.
Il Tribunale ha infatti confermato che [OMISSIS] aveva già in passato sospettato del tradimento della moglie, e che anzi aveva richiesto alla stessa di sottoporsi ad un test genetico, richiesta dalla quale aveva receduto, una volta che la moglie si era dichiarata disponibile.
Ai fini della decadenza dell'azione di disconoscimento rileva la effettiva certezza del difetto della filiazione e tale certezza è stata esclusa dal Tribunale con efficacia di giudicato; non vi è alcuna violazione del detto giudicato nel ritenere, al fine - peraltro - solo di supportare la conclusione dell'assenza del motivo determinante e unico della donazione, come evincibile dal tenore letterale dell'atto, che i dubbi già insorti avessero potuto contribuire alla donazione, e ciò al fine di regolare i rapporti proprio con una delle figlie di cui poteva non essere certa la paternità.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese, che si liquidano come da dispositivo che segue.
Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi e accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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