Guida in stato di alterazione e rifiuto del test antidroga

L'art. 187 del Codice della strada disciplina la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e attribuisce alla polizia il potere di richiedere accertamenti sanitari quando emergano elementi tali da far ragionevolmente sospettare uno stato di alterazione psicofisica. In questa fase non è richiesta la prova certa dell'alterazione: è sufficiente la presenza di indici sintomatici oggettivi che giustifichino l'approfondimento diagnostico. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli accertamenti costituisce di per sé un autonomo illecito penalmente rilevante. (Cass. pen. 21284/2026)

PRONUNCE DELLA CASSAZIONEDIRITTO PENALE

10/10/20263 min read

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in sede di rito abbreviato, con cui [OMISSIS] è stato assolto dal reato di cui all’art. 187 cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare lo stato di alterazione psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti) per insussistenza del fatto.
L’assoluzione è stata pronunciata sul presupposto dell’assenza di ragionevoli motivi idonei a far ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze droganti.

2. La parte pubblica ricorrente deduce, con articolati motivi di ricorso, violazione di legge per errata valutazione delle prove e per motivazione apparente o comunque contraddittoria, non avendo il giudicante fatto corretto uso del materiale probatorio e non avendo, inoltre, approfondito circa il complesso di tutte le circostanze di fatto poste dagli operanti di p.g. alla base della loro richiesta, omettendo eventualmente di disporre integrazione probatoria ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accompagnamento dell’imputato ai fini degli accertamenti di cui all’art. 187 cod. strada.

2. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del “ragionevole motivo” idoneo a giustificare la richiesta degli operanti, valorizzando il carattere asseritamente congetturale degli elementi sintomatici rilevati nel prevenuto – quali l’agitazione, il tono elevato della voce e la dilatazione pupillare – ritenuti compatibili anche con uno stato di stress o di irritazione.
Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata incorre in vizio logico giuridico, in quanto muove da un’erronea sovrapposizione tra il piano probatorio, necessario per l’affermazione di responsabilità, e il diverso e più limitato livello indiziario richiesto per l’attivazione degli accertamenti ospedalieri.

3. Invero, la disciplina dell’art. 187 cod. strada consente agli operanti di sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici allorché sussistano elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato di alterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante.
Il giudizio richiesto è, dunque, parametrato alla prospettiva dell’operatore di polizia, chiamato a valutare la situazione concreta sulla base degli elementi immediatamente percepibili, secondo un canone di plausibilità e non di certezza, analogo a quello che governa altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria (quali, ad esempio, quelle riconducibili all’arresto in flagranza; v., fra le tante, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, P.m. in proc. koraj, Rv. 265885 - 01).
In particolare, il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 – 01; in motivazione è stata sottolineata la necessità per gli operatori di esplicitare quali siano gli elementi che lascino ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti; sulla stessa linea v. anche Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, Lo, Rv. 288456 – 01 e Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo, Rv. 276363 - 01).

4. La motivazione del provvedimento impugnato risulta carente proprio sotto tale profilo, poiché, pur qualificando come congetturali gli elementi rilevati (fra cui, tra l’altro, la presenza di involucri vuoti di cellophane all’interno dell’autovettura), omette di indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici, avrebbero dovuto essere acquisiti dagli operatori per integrare il requisito del “ragionevole motivo”, così risolvendosi in una valutazione apodittica e non verificabile.
Risulta, pertanto, evidente che il giudicante abbia errato nel richiedere, ai fini che qui rilevano, un livello di dimostrazione proprio della prova dello stato di alterazione, anziché limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici tali da legittimare l’attivazione degli accertamenti, rispetto ai quali l’imputato ha opposto rifiuto.
Tale errore si traduce in un vizio di motivazione, sia sotto il profilo della manifesta illogicità, sia sotto quello della carenza argomentativa, avendo il giudice omesso di confrontarsi con la corretta regola di giudizio applicabile alla fattispecie.

5. L’accoglimento di tale censura, avente carattere assorbente, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che si conformi ai principi esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica.

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