Maltrattamenti in famiglia: la stabile convivenza

Il reato di maltrattamenti in famiglia richiede, come presupposto imprescindibile, una stabile convivenza, intesa in senso rigoroso: non basta una relazione sentimentale, anche intensa o prolungata, ma occorre una vera comunanza di vita, con una duratura condivisione dell'abitazione, reciproca solidarietà e un progetto affettivo condiviso. (Cass. pen. 5987/2026)

DIRITTO PENALEPRONUNCE DELLA CASSAZIONE

3/6/20267 min read

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma confermava la condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, riconoscendo le attenuanti generiche e, per l'effetto, rideterminando la pena in due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, subordinatamente alla sottoposizione ad un programma di recupero ex art. 165, comma 5, cod. pen.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione relativamente all'accertamento delle condotte maltrattanti, sul presupposto che i giudici di merito si sarebbero limitati a recepire acriticamente la versione offerta dalla persona offesa e dai testi dalla medesima addottati.
In particolare, la descrizione della gravità degli episodi di violenza fisica risulterebbe del tutto incongruente con le risultanze obiettive, attestate nelle certificazioni rilasciate dal pronto soccorso.
Con riguardo ai fatti avvenuti il 23.7.2018 (capo b), in cui l'imputato avrebbe colpito la persona offesa con pugni allo stomaco e facendole urtare la testa sul cruscotto dell'autovettura, nel referto si dava atto che l'addome non era dolente e si riscontrava una lieve tumefazione alla regione parietale sinistra, non compatibile con le asserite modalità particolarmente violente dell'aggressione.
Parimenti, con riguardo al reato di cui al capo c), il referto si limita ad indicare che la persona offesa avrebbe riferito una contusione cranica e dolore al collo e alla spalla, a fronte di una condotta che, secondo la teste, sarebbe consistita in un tentativo di strangolamento.
Infine, per quanto riguarda l'episodio avvenuto il 28.12. 2018 (capo d), il referto conteneva la descrizione di "ematomi di vecchia data sul braccio dx" e segni di graffi al naso, evidenze del tutto incompatibili con quanto narrato dalla persona offesa.
A fronte di tali incongruenze, la difesa ritiene che le deposizioni rese dalle amiche della vittima ([OMISSIS] e [OMISSIS]), non fornirebbero adeguati riscontri, anche in considerazione della manifestazione di un atteggiamento sfavorevole assunto nei confronti dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della convivenza. Sottolinea la difesa come, nella sentenza di primo grado, il profilo della convivenza era stato sostanzialmente non valutato, essendosi ritenuta sufficiente l'esistenza di una relazione sentimentale tra l'imputato e la presunta persona offesa.
A fronte di specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, tale aspetto, pur essendo dirimente ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, non era stato in alcun modo esaminato.
A supporto di tale doglianza, la difesa richiama espressamente le plurime fonti probatorie che avrebbero pacificamente consentito di escludere l'esistenza di una convivenza, sottolineando come tra le parti in causa vi era stata una relazione sentimentale, di breve durata e, peraltro, connotata da plurimi periodi di interruzione dei rapporti.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte di lesioni personali, sottolineando come i referti acquisiti in atti indicavano non già accertate condizioni patologiche, bensì condizioni riferite dalla persona offesa e prive di una sicura riferibilità alle presunte aggressioni subite.
Per quanto attiene, invece, al reato di danneggiamento, perpetrato ai danni dell'autovettura della persona offesa, si evidenzia che pacificamente quest'ultima si trovava a bordo del mezzo, allorquando il ricorrente ne danneggiava il cofano e gli specchietti retrovisori, sicché non era configurabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 165, comma 5, cod. pen., in quanto la norma sarebbe stata applicata retroattivamente, in violazione dell'art. 2 cod. pen. I fatti contestati, invero, si sarebbero svolti nell'arco temporale intercorrente tra il 15 maggio 2018 e fine marzo del 2019, quindi, prima dell'introduzione all'art. 165 cod. pen., del comma 5, in base al quale la sospensione condizionale, riconosciuta per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero (previsione introdotta dall'art. 6 I. 19 luglio 2019).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. In relazione al reato di maltrattamenti in famiglia deve preliminarmente esaminarsi il secondo motivo di ricorso, stante la sua assorbente rilevanza rispetto all'accertamento delle specifiche condotte integranti il reato.
Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez.6, n. 38336 del 28/9/2022, Rv. 283939). Si richiede, pertanto, relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione (Sez.6, n. 15883 del 16/3/2022, Rv.283436; Sez.6, n. 31390 del 30/3/2023, Rv. 285087; Sez.6, n. 29928 del 29/5/2025, Rv. 288417).
A fronte della centralità del requisito della stabile convivenza, connotata dalla descritta duratura comunanza di affetti e mutua solidarietà, la sentenza di primo grado ha sostanzialmente omesso un approfondito vaglio della questione, tendendo a una non consentita equiparazione tra la mera relazione sentimentale e la vera e propria convivenza basata su un rapporto di tipo familiare.
Il requisito della convivenza è stato "ritenuto pacifico" dal primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, nonché delle testi [OMISSIS] e [OMISSIS], senza che tale aspetto sia stato in concreto vagliato, nonostante nella stessa sentenza di primo grado non si riportino testimonianze idonee a dimostrare la sicura sussistenza della convivenza e la stessa persona offesa abbia indicato, quale uno dei motivi dei litigi, il fatto che l'imputato differiva immotivatamente il termine dei lavori all'interno della propria abitazione, ove avrebbero dovuto convivere.
A fronte di tale genericità argomentativa, l'atto di appello poneva specifiche censure, così come il ricorso in cassazione, lì dove si sottolineano i plurimi passaggi in cui le testi addotte dalla persona offesa si limitavano a descrivere una relazione sentimentale, più che una stabile convivenza more uxorio.
In presenza di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso di affrontare la questione, tant'è che della stessa non se ne dà conto nella sintesi dei motivi di appello, né nella ricostruzione del fatto offerta in risposta alle censure proposte dall'imputato.
Quanto detto consente di affermare che sul punto decisivo dell'accertamento dell'esistenza di una stabile convivenza, connotata dai requisiti specificamente indicati dalla richiamata giurisprudenza, la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione.
Ne consegue che su tale capo della sentenza si impone l'annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello riesaminare le prove acquisite, al fine di verificare se e di che durata è stata la coabitazione tra l'imputato e la persona offesa, per poi verificare se tale condizione si sia tradotta o meno in una stabile convivenza, caratterizzata dai requisiti che la consolidata giurisprudenza di questa, sopra richiamati, ha affermato.

3. L'accoglimento del motivo relativo all'accertamento della convivenza, imponendo la nuova rivalutazione nel merito di un elemento di per sé dirimente rispetto all'accertamento del reato, determina l'assorbimento delle questioni - peraltro essenzialmente versate in fatto - dedotte con il primo motivo di ricorso.

3.1. Risulta parimenti assorbito il quarto motivo di ricorso concernente l'applicazione dell'art. 165, comma 5, cod. pen.
È, tuttavia, opportuno evidenziarne l'astratta fondatezza, dovendosi ribadire il principio secondo cui la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di recupero del condannato, configura una disposizione di diritto sostanziale, come tale non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez.5, n. 329 del 19/10/2021, dep. 2022, Rv. 282401; implicitamente in tal senso anche Sez.6, n.32577 del 16/6/2022, Rv. 283617).

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente censura la condanna in relazione ai reati di lesioni personali (capi b, c e d), sia contestandone in fatto la commissione (essenzialmente sulla base delle argomentazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso), sia deducendo l'insussistenza della prova di emergenze patologiche obiettivamente riconoscibili e non desunte esclusivamente da quanto riferito dalla persona offesa.
Si tratta di questioni che tendono alla riproposizione di valutazioni in fatto, concordemente risolte dai giudici di primo e secondo grado, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Invero, la difesa coglie nel segno lì dove sottolinea come vi sia una sostanziale discrepanza tra la descrizione delle condotte violente e gli esiti da queste ultime derivanti, posto che a fronte di modalità di aggressione fisica particolarmente gravi (mediante pugni, strette al collo, urti contro superfici degli esiti refertati sono sempre risultati particolarmente lievi.
L'argomento difensivo, tuttavia, non è in grado di disarticolare il ragionamento probatorio, posto che i referti medici hanno in ogni caso fornito l'evidenza di condotte lesive° peraltro le stesse hanno trovato conferma nelle deposizioni dei testi che hanno assistito ai fatti o, comunque, hanno riscontrato de visu la presenza dei segni delle violenze fisiche subite dalla persona offesa.
Il fatto che vi sia un divario tra la descrizione della gravità delle modalità dell'aggressione fisica e le conseguenze che ne sono derivate non introduce, di per sé, un elemento che priva di logicità e coerenza la motivazione, sicché il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione al reato di danneggiamento che, in punto di fatto, non è neppure contestato dal ricorrente, il quale si duole esclusivamente dell'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
In linea astratta è corretta l'affermazione per cui l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non sussiste ove il bene oggetto di reato sia nell'ambito della sfera di controllo del proprietario, in quanto presente al fatto.
Tuttavia, la difesa non considera che nel caso di specie l'aggravante, oltre a non essere stata espressamente contestata, non risulta in alcun modo riconosciuta, sicché il motivo è manifestamente infondato.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione di condanna relativa al reato di maltrattamenti in famiglia, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi indicati al par.2.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con conseguente irrevocabilità della condanna per i reati contestati ai capi B), C), D) ed E) per i quali il giudice del rinvio provvederà alla rideterminazione della pena, all'esito della decisione sul reato di cui al capo A). Stante l'accoglimento del ricorso, sia pur limitatamente al reato di maltrattamenti, non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di maltrattamenti di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità in relazione ai delitti di cui ai capi B), C), D) ed E).
Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.