Omicidio stradale in caso di morte da infezione ospedaliera dopo l'investimento
Se un automobilista, non osservando l’obbligo di precedenza, investe un pedone, resta responsabile della sua morte anche se questa avviene mesi dopo, a causa di un'infezione contratta in ospedale, durante il ricovero conseguente all'investimento. Quando una persona subisce lesioni a causa di una condotta colposa altrui, le complicanze mediche che si sviluppano durante il percorso di cura restano causalmente imputabili all’autore del fatto, salvo che si tratti di eventi del tutto eccezionali, imprevedibili e autonomi rispetto alle lesioni iniziali. Le infezioni nosocomiali, invece, sono complicanze frequenti e non eccezionali nei pazienti lungodegenti, e quindi non escludono la responsabilità per l’evento letale. (Cass. pen. 3595/2026)
DIRITTO PENALE
2/13/20266 min read
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia resa il 15 giugno 2022 dal locale Tribunale nei confronti di [OMISSIS] chiamata a rispondere del reato di omicidio stradale, per omessa concessione al pedone [OMISSIS] deceduto in data 25 agosto 2013, dopo un periodo di ricovero e di degenza della durata complessiva di otto mesi. L’imputata è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante speciale di cui all’art. 589, comma 7, cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputata a mezzo del proprio difensore che solleva quattro motivi:
2.1. Con il primo motivo, si deduce travisamento della prova, da parte di entrambi i Giudici di merito, in punto di accertamento del nesso causale tra l'evento contestato e l’esito letale. I Giudici del merito, infatti, non avrebbero considerato ed approfondito il dato scientifico/probatorio, documentato in atti, secondo cui la prognosi di rischio di vita dell'infortunato fu sciolta in data 12 febbraio 2013 (dopo 51 giorni di degenza) dai sanitari dell'ospedale di [OMISSIS] Unità Operativa di neuro riabilitazione, non ravvisandosi “… rischi a breve termine per la vita del paziente e la prognosi viene sciolta con postumi motori e cognitivi da trauma cranioencefalico…”. Neppure emergerebbe dalle decisioni di merito che i Giudici abbiano effettuato una compiuta analisi attinente al nesso causale facendo riferimento all'articolata parabola nosocomiale vissuta dalla persona offesa, onde valutare l'eventuale (certo per la difesa) intervento di autonomi elementi di colpa riferibili alle otto strutture e/o dipartimenti sanitari che furono investiti della cura ed assistenza di questa. Si tratta di dati che avrebbero dovuto essere analizzati dai Giudici al fine di valutare l'interruzione del nesso eziologico rispetto all'evento contestato, di talché sussumere la fattispecie concreta nell'ipotesi di reato di lesioni colpose gravi o gravissime;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce travisamento della prova in riferimento al dato relativo all'origine nosocomiale dell'infezione che ha causato il decesso della persona offesa. Del tutto insoddisfacente ed illogica apparirebbe la schematizzazione controfattuale offerta dal Tribunale che, astenendosi dal compiere qualsiasi doveroso approfondimento relativo al fatto che il decesso era sopraggiunto ad oltre otto mesi dal sinistro, giunge ad affermare che: “… le complicanze operatorie post-operatorie sofferte dal [OMISSIS] non sono qualificabili come fattori autonomi ed indipendenti, idonei ad interrompere la catena eziologica precedentemente attivata dalla condotta dell'imputata…”. Così facendo, il Tribunale avrebbe eluso il fulcro della questione eziologica costituito da lungo tempo intercorso tra il sinistro e il decesso della persona offesa, nonché dalle molteplici patologie da cui questa era affetta, argomenti questi del tutto estranei all'ipotesi di “… complicanze operatorie e post operatorie”, dovendosi peraltro ricordare che nel caso di specie non risulta essere stata eseguita alcuna operazione chirurgica. Solo la Corte di appello ha considerato la questione della eventuale sussistenza del nesso eziologico in ragione del tempo trascorso ed ha qualificato come “… non del tutto priva di qualche eco di riscontro…” l'ipotesi causale rappresentata dall'imputata, secondo cui il decesso della persona offesa sarebbe stato da attribuire in via esclusiva ed autonoma al sopraggiungere di patologie di origine presumibilmente nosocomiale, non connesse al sinistro occorso otto mesi prima. La Corte territoriale, tuttavia, ha continuato ad eludere ogni questione relativa al dato probatorio concernente la dimissione del [OMISSIS] dell'ospedale perugino (terapia intensiva) dopo ventitré giorni di degenza, con diagnosi fausta relativamente al pericolo di vita e la presa in carico dello stesso paziente da parte della prima struttura riabilitativa dal 15 gennaio 2013. La Corte di merito ha così dimostrato di ritenere che tali infezioni sarebbero insorte nel perdurare della degenza ospedaliera immediatamente conseguente al sinistro, mentre i quattro episodi infettivi, le cui date di insorgenza sono state espressamente indicate nella sentenza impugnata come tratte dalla consulenza del pubblico ministero, sono emersi quando la persona offesa stava praticando le riabilitazione presso altre strutture: ciò che avrebbe dovuto indurre il ragionevole dubbio che la sopravvenienza del decesso fosse esclusivamente imputabile a fattori patologici del tutto autonomi, sopravvenuti presso le strutture di riabilitazione;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 533, come 1, cod. proc. pen., avendo la Corte riconosciuto “qualche eco di riscontro” alla doglianza espressa dall'appellante in merito all'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata e l'evento, tale da lasciare irrisolto il ragionevole dubbio rivendicato dall'imputata con l'atto di appello; ragionevole dubbio che non sarebbe stato fugato dalle insufficienti ed apodittiche considerazioni critiche della sentenza impugnata;
2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto che si sarebbe dovuto riqualificare ai sensi dell'art. 590 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela ovvero per decorso del termine massimo di prescrizione in data antecedente alla sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. In data 7 ottobre 2025, è pervenuta memoria di replica del difensore dell’imputata, avv. [OMISSIS].
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. I primi tre motivi di ricorso, tutti relativi al tema del nesso eziologico, sono infondati. Costituisce insegnamento consolidato di questa Suprema Corte quello per il quale, fermo il principio della c.d. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non (sul quale è imperniata la disciplina normativa del nesso eziologico), la cause sopravvenute (esclusa la rilevanza di quelle preesistenti) in tanto possono valutarsi idonee ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione, poste in essere dall'imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall'agente ovvero ad una linea di sviluppo dell'azione precedente, del tutto autonoma ed imprevedibile [cfr. Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi Daniele, Rv. 286013, massimata nei seguenti termini: “Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa” (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali)]. Nel caso di specie, il decesso della persona offesa si è verificato (il 25 agosto 2013) alcuni mesi dopo la data dell'incidente (avvenuto il 23 dicembre 2012). Con riferimento alle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza ospedaliera per la cura delle lesioni personali colpose cagionate in occasione dell’investimento stradale (infezioni che, secondo la difesa, integrerebbero la causa del decesso del [OMISSIS] e costituirebbero caUsa sopravvenuta, idonea ad interrompere il nesso di causalità), la sentenza di primo grado, rammentate le conclusioni rassegnate dal consulente medico legale della Procura, ha osservato che, nell'ottica del giudizio controfattuale - che impone di verificare se, in assenza della condotta tipica, l'evento avverso si sarebbe comunque verificato - «si deve ritenere che l'investimento stradale sia stato un antecedente fattuale sufficiente e necessario alla determinazione dell’exitus infausto. Difatti le complicanze operatorie post-operatorie sofferte dal [OMISSIS] non sono qualificabili quali fattori autonomi e indipendenti, idonei ad interrompere la catena eziologica precedentemente attivata dalla condotta dell'imputata». L’assunto fa corretta applicazione del principio, stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui, ai fini Dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (art. 41, comma 2, cod. pen.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, cod. pen. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Boscherini, Rv. 233173. Da queste premesse la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 41, comma 2, cod. pen., in relazione ad un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpevole dell'imputato e l'evento morte provocato da una broncopolmonite massiva bilaterale contratta dall'infortunato durante il ricovero in ospedale per la cura degli esiti dell'infortunio; ciò sul rilievo che, secondo quanto ricostruito in sede di merito, la broncopolmonite era risultata essere una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni subite dall'infortunato, che ne avevano provocato l'allettamento prolungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua volta, aveva provocato la patologia rivelatasi letale). In sostanza, l'infezione contratta da un paziente, di origine verosimilmente nosocomiale, integra complicanze nient'affatto eccezionali od anomale né tantomeno di rarissima ed imprevedibile verificazione, trattandosi di eventualità troppo frequentemente verificabili in ambito ospedaliero (Sez. 4 n. 20654 del 28.05.2012, Poli, n.m.).
In conclusione, con motivazione conforme ai principi richiamati e non inficiata da manifesta illogicità, i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto del tutto congruo, ancorché con riferimento ad un soggetto che soffriva di precedenti patologie, che non possa rientrare nella nozione di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2 cod. pen., una infezione contratta in occasione dei ricoveri certamente conseguenti alle lesioni e agli interventi necessari e connessi all'incidente patito.
Il quarto motivo resta assorbito.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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